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Tra le opere più significative si possono citare: Opere letterarie (romanzi, poesie, saggi, articoli); Opere visive (dipinti, disegni, fotografie, sculture); Opere audiovisive (programmi TV, film, video); Opere teatrali e musical; Registrazioni audio e composizioni musicali; Software e banche dati (in seguito a recenti modifiche legislative in applicazione di direttive europee per l’armonizzazione del diritto d’autore all’interno dell’Ue).
Come descritto nel tutorial di questo sito, si possono aggiungere uno o più coautori senza che questi abbiano necessariamente un account titutelo.eu.
Il diritto d’autore su un’opera sorge dal momento della sua creazione, senza necessità di alcuna formalità (art.6 Legge sul Diritto d’Autore).
La marcatura temporale dell’opera mediante titutelo.eu ha un valore probatorio, nel senso che attribuisce una data certa dotata di valore legale all’opera. Nell’eventualità dunque di un eventuale plagio dell’opera da parte di un terzo, che si afferma autore della stessa, sarà più facile dimostrare che l’opera era già stata creata precedentemente in quella determinata data da quel determinato autore. È bene sottolineare che, da un punto di vista giuridico, non è la marcatura temporale dell’opera ad attribuire la paternità.
Il legame tra marca temporale e documento sottoscritto con firma digitale sembrava, fino a oggi indissolubile. La recente ordinanza n. 4251/2019 della Cassazione infatti ha messo in discussione questa unione indissolubile con la seguente motivazione: “la c.d «marca temporale» è un servizio specificamente volto ad associare data e ora certe e legalmente valide ad un documento informatico, consentendo, quindi, di attribuirgli una validazione temporale opponibile a terzi (cfr. art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 82 del 2005, cd. Codice dell’Amministrazione Digitale). Il servizio di marcatura temporale può essere, quindi, utilizzato anche su file non firmati digitalmente, parimenti garantendone una collocazione temporale certa e legalmente valida. La marca temporale, dunque, attesta il preciso momento in cui il documento è stato creato, trasmesso o archiviato. Infatti, quando l’utente, con il proprio software, avvia il processo di apposizione della marca temporale sul documento (informatico, digitale o elettronico), automaticamente viene inviata una richiesta contenente una serie di informazioni all’Ente Certificatore Accreditato (nel nostro caso Aruba PEC), che verifica in maniera simultanea la correttezza della richiesta delle informazioni, genera la marca temporale e la restituisce all’utente. Questo processo automatico ed immediato garantisce la sicurezza e la validità del processo di marcatura.
In caso di futuro plagio dell’opera da parte di un terzo, che si afferma autore della stessa, sarà più facile dimostrare che l’opera era già stata creata precedentemente in quella determinata data da quel determinato autore. Da un punto di vista giuridico, ovviamente, non è il deposito dell’opera ad attribuire la paternità. La paternità è, infatti, regolata dall’articolo 8 della legge sul diritto d’autore, che afferma che “è reputato autore dell’opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale nelle forme d’uso, ovvero, è annunciato tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radiodiffusione dell’opera stessa (…)”. In questo contesto il deposito dell’opera mediante marcatura temporale mira ad agevolare la posizione probatoria dell’autore.
La marcatura temporale è un servizio offerto da un Certificatore accreditato (nel nostro caso da ArubaPEC S.p.A.), che consente di associare data e ora, certe e legalmente valide, a un documento informatico, permettendo una validazione temporale del documento opponibile a terzi.
Il diritto d’autore è l’istituto giuridico che ha lo scopo di tutelare i frutti dell’attività intellettuale attraverso il riconoscimento all’autore originario dell’opera di una serie di diritti di carattere sia morale, sia patrimoniale. L’esercizio in forma esclusiva di questi diritti da parte dell’autore gli permette di remunerarsi attraverso lo sfruttamento commerciale dell’opera.
La verifica della validità della marcatura può essere effettuata con vari software forniti gratuitamente, come Dike di Infocert (Vai al sito) o ArubaSign (Vai al sito). Un elenco completo si trova sul sito di AGID (Vai al sito).
Per una verifica veloce e sicura si consiglia di utilizzare il servizio messo a disposizione del Consiglio Nazionale del Notariato al link: https://vol.ca.notariato.it dove basta inserire il file .tsr e il file dell’opera per ottenere immediatamente un report completo ed affidabile.
Il diritto d’autore nasce con la creazione dell’opera. Ciò significa che l’autore dell’opera dispone automaticamente di tale diritto, a patto che essa sia inedita. L’autore detiene quindi il diritto esclusivo di utilizzare l’opera e può autorizzarne o rifiutarne la riproduzione, la distribuzione, l’esecuzione o la rappresentazione, senza che sia necessario alcun deposito formale dell’opera. Ciò significa che si ha una tutela “automatica”. Tuttavia, per esser in grado di provare la creazione dell’opera in un dato momento storico, è opportuno attribuire data certa alla creazione dell’opera ad esempio attraverso l’apposizione della marca temporale al file contenente l’opera da tutelare.
In realtà non ci sono differenze dal punto di vista probatorio tra la marcatura temporale realizzata tramite titutelo.eu, una PEC e inviare od auto inviarsi l’opera ed una raccomandata auto-spedita. Sono tutti mezzi probatori che consentono di attribuire una data certa ad un opera. Tuttavia la marcatura temporale rappresenta un sistema più semplice, veloce ed economico soprattutto se trattasi di documento informatico/digitale che debba essere depositato telematicamente.
Il deposito di un opera presso la SIAE in Italia, così come ad esempio la WGA in America, consente di dare prova dell’esistenza di un’opera artistica inedita ad una data-ora certa per una durata di 5 anni.
Anche il servizio erogato da titutelo.eu dà la possibilità, attraverso la marcatura temporale (legalmente valida), di dare prova dell’esistenza dell’opera ad una data-ora certa e la marcatura ha una durata di 20 anni applicabile a qualsiasi documento digitale non limitatamente all’ambito artistico (contratti commerciali, documenti giuridici, software etc..).